Partiamo domani 27/08/2013 con un intervento costruttivo che vedra', per la PRIMA volta sul nostro territorio, la realizzazione di un fabbricato BIOSOSTENIBILE in classe A. I lavori prevederanno la preventiva demolizione di un manufatto esistente e la... ricostruzione di quello progettato. La nostra azienda e' proiettata al futuro con la realizzazione di abitazioni a costo di esercizio 0, con impianti domotici ed autonomi dal punto di vista energetico mediante alimentazione da energie rinnovabili (fotovoltaico), riciclo delle acque piovane per usi non potabili. E' il futuro del costruire.Visualizza altro
Foto: Partiamo domani con un intervento costruttivo che vedra', per la PRIMA volta sul nostro territorio, la realizzazione di un fabbricato BIOSOSTENIBILE in classe A. I lavori prevederanno la preventiva demolizione di un manufatto esistente e la ricostruzione di quello progettato. La nostra azienda e' proiettata al futuro con la realizzazione di abitazioni a costo di esercizio 0, con impianti domotici ed autonomi dal punto di vista energetico mediante alimentazione da energie rinnovabili (fotovoltaico), riciclo delle acque piovane per usi non potabili. E' il futuro del costruire.

APPALTI

on Gennaio 23, 2013

Appalti, il piano economico può variare dopo l’aggiudicazione

Authority: le cause della revisione non devono dipendere dall’impresa che si è aggiudicata la gara

 

09/01/2013 - I costi e la tempistica delle procedure necessarie alla realizzazione di un’opera in project financing possono essere rivisti anche dopo l’aggiudicazione della gara. Lo ha affermato l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e Privati con la delibera 105/2012.

Appalti, il piano economico può variare dopo l’aggiudicazione

Alla base del principio esposto dall’Authority c’è la volontà di impedire che le opere non vengano completate, pregiudicando l’interesse pubblico che si potrebbe conseguire dopo la loro costruzione.
 
Con questi obiettivi, il piano economico finanziario per la realizzazione di un’infrastruttura può essere rivisto a condizione che le cause alla base della revisione non dipendano dall’impresa che si è aggiudicata la gara.
 
In sostanza, perché le variazioni siano ammissibili, è necessario che siano rispettati i principi della libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.  
 
La pronuncia dell’Autorità di Vigilanza riguarda la realizzazione della linea M4 della metropolitana di Milano, connessa alle infrastrutture funzionali all’Expo 2015, ma in futuro i suoi principi si potranno applicare a tutte le opere.
 
La realizzazione della linea M4 era stata concepita in due lotti o tratte, avvalendosi di una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato sulla base di una società mista, ma in seguito l’oggetto del contratto era stato esteso a tutta la linea.
La variazione era stata decisa per connettere la linea M4 col sistema trasporti stico legato all’Expo 2015.
 
Al variare della situazione, il costo dell’opera aveva subito un aumento rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare. Un cambiamento che non è dipeso dall’impresa aggiudicataria, di fronte al quale tutte le imprese avrebbero avuto la stessa difficoltà, che quindi non altera il principio di pari trattamento.

PROROGA PIANO CASA PUGLIA

on Dicembre 17, 2012

Piano Casa Puglia, interventi fino al 31 dicembre 2013

Ok al cambio di destinazione d’uso abbinato agli ampliamenti, rivisti i limiti di applicazione

Ancora un anno di tempo per il Piano Casa della Puglia. Doveva essere in scadenza a fine 2012 il termine per la presentazione delle domande di ampliamento, demolizione e ricostruzione, che è invece slittato al 31 dicembre 2013.
 
La proroga, introdotta dalla Legge Regionale 18/2012, è accompagnata anche da altre modifiche alle versione iniziale del 2009, che ampliano i margini dell’applicazione del Piano Casa.

Vengono parzialmente rimossi i limiti al cambio di destinazione d’uso abbinati agli interventi del Piano Casa.
Piano Casa Puglia, interventi fino al 31 dicembre 2013

Con la nuova legge diventa infatti possibile il cambio d’uso in caso di lavori di aumento delle cubature. La variazione resta invece vietata quando l’intervento prevede la demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione con ampliamento.
 
Rivisti anche i limiti di applicazione. Il divieto di eseguire gli interventi sugli edifici di valore storico, culturale e architettonico, non opera se i lavori rientrano tra quelli contenuti nell’Allegato 1 del Dpr 139/2010, Regolamento sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
 
Tra i lavori non soggetti al divieto ci sono quindi l’incremento volumetrico non superiore al 10% e ai 100 metri quadri, la demolizione e ricostruzione con rispetto del volume e della sagoma preesistente, gli interventi sui prospetti degli edifici esistenti, gli interventi sulla copertura, l’adeguamento alla normativa antisismica, la realizzazione di autorimesse fuori terra o parzialmente interrate, la costruzione di manufatti accessori di volumetria inferiore a 10 metri cubi, gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, l’installazione di pannelli solari di superficie fino a 25 metri quadri, la modifica dei muri senza aumento delle altezze e la realizzazione di cancelli o recinzioni.
(Fonte Edil Portale)

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